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	<title>Itamagazine&#187; maxi caravan</title>
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	<description>Turismo e dintorni</description>
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		<title>Bufera maxi caravan</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 10:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Corte Costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Turismo CIDEC]]></category>
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		<description><![CDATA[La sentenza del 22 luglio 2010 n. 278 della Corte Costituzionale dichiara illegittimo l’articolo 3, comma 9, della legge 23 luglio 2009 n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), che stabiliva per i mezzi mobili di pernottamento all’interno di strutture turistico ricettive all’aria aperta la non necessità [...]]]></description>
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<p><a href="http://www.itamagazine.it/wp-content/uploads/semaforo_rosso1.jpg"></a></p>
<p>La <strong>sentenza del 22 luglio 2010 n. 278 della Corte Costituzionale</strong> dichiara <strong>illegittimo</strong> l’articolo 3, comma 9, della <strong>legge 23 luglio 2009 n. 99</strong> (<em>Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia</em>), che stabiliva per i mezzi mobili di pernottamento all’interno di strutture turistico ricettive all’aria aperta la non necessità del permesso di costruire. Ora però la questione maxi caravan si riapre e torna alla ribalta più che mai.</p>
<p><strong>L’articolo 3 della legge 99/2009</strong> fu fortemente voluto dal <strong>ministro del turismo Michela Vittoria Brambilla</strong>, su indicazione e stimolo di molte associazioni di categoria che auspicavano un dettato normativo utile a far cessare il clima di incertezza in materia maxi caravan e favorisse il rilancio per il settore dei campeggi in un momento di crisi del sistema turistico nazionale. Molte, forse troppe, le difformità interpretative tra Regione e Regione e numerosi i casi di contenzioso amministrativo e penale verificatesi. L’obiettivo era spazzare via tutto con una norma a livello nazionale che risolvesse ogni problema.<br />
Ecco cosa recita <strong>il comma 9</strong>: “<em>Al fine di garantire migliori condizioni di competitività sul mercato internazionale e dell’offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico-ricettive all’aperto, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l’esercizio dell’attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici”.</em><br />
Secondo alcune dichiarazioni pronunciate dal ministro Brambilla lo scorso anno, “la norma salvaguarda un settore italiano di eccellenza come quello dei camping ed evita una perdita per l’economia del turismo di oltre 63 milioni di presenze l’anno”. Un modo sicuro, insomma, per consentire a circa la metà dei campeggi e villaggi italiani di non essere fuori legge rischiando il sequestro dei beni per abuso edilizio. Nonché un sistema per gli operatori turistici di continuare ad accontentare circa un terzo degli 8 milioni di ospiti che ogni anno scelgono il campeggio per le vacanze. In particolare, sono gli stranieri (circa il 40% del totale) e le coppie con bambini o figli adolescenti a prediligere questa sistemazione.</p>
<p>Ora però, alla luce della <strong>sentenza della Consulta pubblicato sulla G.U. prima serie speciale Corte Costituzionale n. 30 del 28 luglio 2010</strong>, lo scenario è del tutto cambiato. L’articolo 3, comma 9, della legge 23 luglio 2009 n. 99, è stato dichiarato <strong>illegittimo per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione</strong>. Quello, in pratica, che stabilisce le competenze dello Stato e delle Regioni e le ripartisce secondo un ordine preciso.<br />
La Corte si è mossa a seguito dei <strong>ricorsi notificati dalle Regioni Toscana, Umbria, Liguria, Puglia, Basilicata, Piemonte, Lazio, Calabria, Marche, Emilia-Romagna e Molise</strong> tra il 29 settembre e il 12 ottobre 2009. Queste Regioni hanno promosso <em>questioni di illegittimità costituzionale</em> attraverso numerose disposizioni della legge 23 luglio 2009 n. 99. In particolare, come si legge nella sentenza della Consulta, “<em>la Regione Toscana lamenta che tale disposizione sia in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. in quanto inciderebbe illegittimamente sulle competenze regionali in materia di governo del territorio, escludendo a priori che i mezzi mobili di pernottamento costituiscano attività rilevante dal punto di vista urbanistico, edilizio e paesaggistico, e consentendone dunque la libera realizzazione. Inoltre, riconoscendo la possibilità che i mezzi in questione siano collocati permanentemente senza la necessità di alcun titolo abilitativo, ad avviso della ricorrente la disposizione impugnata vanificherebbe l’art. 78 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), che, con disposizione del tutto analoga a quella statale contenuta nell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. – Testo A), assoggetta a permesso di costruire le strutture mobili (quali prefabbricati, roulottes, campers, ecc.) che siano utilizzate come abitazioni, depositi, ambienti di lavoro e che non siano destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee”.</em></p>
<p>Arrivati a questo punto, il <strong>presidente di Italia Turismo CIDEC Paolo Esposito</strong> auspica una presa di posizione da parte di tutte le <strong>Regioni</strong> affinché si muovano nell’ambito delle loro competenze e risolvano una volta per tutte questo <strong>annosa problematica</strong>, così come hanno fatto la <strong>Provincia Autonoma di Trento</strong> e <strong>Faita FederCamping Trentino</strong> già da qualche anno (<em>in allegato l’articolo pubblicato su Ita Magazine n. 74-75 – dicembre 2007</em>).<br />
“Quell’articolo di legge presentato dal ministro Brambilla ci era stato presentato come panacea di tutti i mali, una norma salva camping che non avrebbe trovato ostacoli, ma c’erano delle riserve” dichiara Esposito. “Ora siamo di nuovo punto e a capo.”</p>
<p>Leggi l&#8217;articolo di <strong>Ita Magazine</strong> sull&#8217;argomento e sulla soluzione messa a punto in Trentino: <a href="http://www.itamagazine.it/wp-content/uploads/speciale-maxi-caravan.pdf"><strong>speciale-maxi-caravan</strong></a></p>
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		<title>In Trentino risolto caso Maxi Caravan</title>
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		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 14:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara.pasini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[case mobili]]></category>
		<category><![CDATA[concessione edilizia]]></category>
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		<description><![CDATA[Da tempo in Italia regolamenti edilizi comunali contraddicono disposizioni regionali di settore in tema case mobili. Il Trentino ha trovato la soluzione inserendo una norma ad hoc. In provincia di Trento, il posizionamento di case mobili all’interno delle strutture ricettive all’aria aperta è disciplinato dalla Legge provinciale 13 dicembre 1990 n. 33 e dal relativo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da tempo in Italia regolamenti edilizi comunali contraddicono disposizioni regionali di settore in tema case mobili. Il Trentino ha trovato la soluzione inserendo una norma ad hoc.</p>
<p>In provincia di Trento, il posizionamento di case mobili all’interno delle strutture ricettive all’aria aperta è disciplinato dalla Legge provinciale 13 dicembre 1990 n. 33 e dal relativo regolamento di esecuzione. In particolare l’art. 2, co. 3, della citata legge stabilisce che&#8230;</p>
<p><a title="Per leggere l'articolo completo clicca qui" href="http://www.cidecturismo.it/dettaglio.php?codi=140&amp;codi_menuON=126&amp;codi_menuUPON=104&amp;codi_menu=104" target="_blank"><strong><span style="color: #0000ff;">Per leggere l&#8217;articolo completo clicca qui</span></strong></a></p>
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